Il Decreto Legge 119/2018 collegato alle Manovra 2019, ed attualmente in attesa di conversione in legge, contiene un pacchetto, atteso da tempo, di disposizioni per l'avvio della fatturazione elettronica, la cui data d'inizio non ha subito modifiche (1 gennaio 2019).
Le disposizioni sono contenute nei seguenti articoli:
- Art.11: Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture;
- Art.12: Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture;
- Art.13: Disposizioni di semplificazioni in tema di registrazione degli acquisti;
- Art.14: Semplificazioni in teme di detrazione dell'IVA;
- Art.15: Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica.
Emissione delle fatture (applicazione dal 1° luglio 2019)
Il decreto ha apportato delle modifiche all'art. 21, comma 4 del DPR 633/72, con applicazione a partire dal 1° luglio 2019, e più precisamente:
- La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6, che prevede, in linea generale che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili e che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Il legislatore ha modificato il comma 4, che attualmente prevede che la fattura immediata debba essere emessa entro il giorno di effettuazione dell'operazione, proprio per venire incontro alle esigenze di tempistica di consegna della fattura elettronica. La fattura cartacea si considera emessa dal momento in cui viene consegnata o spedita al cliente mentre per quella elettronica nel momento in cui viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema di Interscambio;
Oltre al comma 4, è stato modificato il comma 2 che recita:
La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (la presente lettera è stata inserita dall'art. 11, D.L. 23.10.2018, n. 119 con decorrenza dal 24.10.2018 ed applicazione a decorrere dal 01.07.2019).
A partire dal 01° luglio 2019, le fatture immediate, dunque, si considereranno regolarmente emesse entro 10 dall'effettuazione della prestazione/cessione, purchè sulla stessa sia riportata la data in cui è stata effettuata la prestazione/cessione.
Profilo sanzionatorio transitorio
Il legislatore ha previsto un periodo di "adeguamento" alla nuova norma; l'obbligo di fatturazione elettronica parte dal 01 gennaio 2019 e la nuova norma in materia di fatture emesse si applica a partire dal 1 luglio 2019. Nel primo semestre 2019, l'art. 10 del Dl 119/2018 ha previsto un profilo sanzionatorio più morbido, modificando (vedi le parti in grassetto) l'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 127/2015:
"In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)1. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 la sanzione di cui ai periodi precedenti:
- Non si applica se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, DPR 100/98 (che recita: "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica);
-
Si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo
Annotazione delle fatture
Il decreto allunga il termine di registrazione delle fatture emesse. Con l’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e la modifica all'art. 23 del DPR 633/72, le fatture emesse potranno essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma con riferimento allo stesso momento di effettuazione.
La norma, non ha previsto alcuna modifica in materia registrazione delle fatture in triangolare interna dell’art. 21, 4 comma lettera b) del Dpr 633/72; le stesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con riferimento allo stesso mese di emissione.
Registrazione degli acquisti
E' stato modificato l'art. 25 del DPR 633/72. Il contribuente è tenuto ad annotare, e non più a numerare in ordine progressivo, in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relativi ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione , comprese quelle emesse a norma dell'art, 17, comma 2 DPR 633/72 ( cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato).
Detrazione Iva
E' stato modificato il già citato art. 1, comma 1, DPR 100/98 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto):
"Entro il giorno 16 di ciascun mese puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica". Le fatture d'acquisto relative all'anno precedente non rientrano dunque nel principio di esercizio "allungato" della detrazione.