Tale chiarimento, solo all’apparenza banale e scontato, è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 46 del 22 ottobre 2018, nella quale il tema delle modalità di fruizione delle detrazioni in oggetto da parte delle imprese è stato per la prima volta affrontato alla luce dell’introduzione del regime di cassa quale regime “naturale” di determinazione del reddito per le cd. “imprese minori” (art. 66 del TUIR).
Le detrazioni per le imprese
A differenza della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, riservata ai soggetti Irpef non titolari di partita IVA, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e per interventi antisismici possono essere fruite anche dagli esercenti arti e professioni e dai soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali).
Con riferimento all’eco-bonus l’art. 2, primo comma, del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) stabilisce difatti che il beneficio fiscale spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per fruire della detrazione gli interventi devono pertanto essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Ai fini della detrazione è poi necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del decreto attuativo che, con riferimento alle modalità di pagamento, impone l’utilizzo del bonifico bancario o postale “dedicato”, dal quale devono risultare:
- la causale del versamento, con l’indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;