Il regime IVA delle forniture di beni con installazione/montaggio in altro Paese, UE o extra-UE, deve essere esaminato, innanzi tutto, dal punto di vista territoriale, al fine di individuare il luogo impositivo. Dopodiché, in considerazione anche degli eventuali obblighi di identificazione nel Paese in cui avviene l’installazione/montaggio, il fornitore nazionale dovrà definire il trattamento dell’operazione nella prospettiva nazionale ed, eventualmente, anche nella prospettiva del Paese del cliente.
L’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel disciplinare la territorialità delle cessioni di beni con trasporto, stabilisce che: “Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio. Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno”.
Tale criterio territoriale, in via di principio applicabile a prescindere dal luogo dell’installazione/montaggio, compreso o meno nella UE, non risulta correttamente recepito nella disciplina italiana.
Con riguardo ai rapporti intracomunitari, l’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”. Per contro, all’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, è previsto che beneficiano della ...