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Uso esclusivo della parte comune: il diritto segue l’immobile o il proprietario?

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Condominio

Uso esclusivo della parte comune: il diritto segue l’immobile o il proprietario?

mercoledì, 24 ottobre 2018

Il diritto di uso esclusivo di una parte comune deve risultare da un titolo costituito al momento della formazione del condominio e occorre distinguere: se viene istituito in deroga agli artt. 1102 e 1117 c.c. il diritto di uso esclusivo ha natura reale, segue l’immobile e si trasferisce con i passaggi di proprietà; se viene costituito ai sensi dell’art. 1120 c.c. il diritto di uso esclusivo, pur avendo anch’esso natura reale, è limitato al suo titolare e tale carattere “personale”, espressamente sancìto dalla legge, comporta che il diritto, in quanto non cedibile, si estingue con il passaggio di proprietà a favore di soggetto diverso per atto tra vivi, o a causa di morte del titolare del diritto medesimo.

Scritto da: Figini Marina

L’Ordinanza n. 24958/2018 (19 aprile - 10 ottobre 2018)

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha giudicato in merito al diritto di uso esclusivo del cortile condominiale che un condomino vantava nei confronti del Condominio sulla base del titolo di acquisto dell’appartamento, contenente espressa riserva al riguardo.

La Suprema Corte ha statuito che il diritto di uso esclusivo di una parte comune condominiale, costituito al momento della formazione del condominio, incide non sull’appartenenza di quella parte comune alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.

Non si tratta del diritto d’uso disciplinato dall’art. 1021 c.c. e pertanto non si estingue con il decesso del beneficiario; è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare cui accede (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301).

La Cassazione ha altresì precisato che il termine “pertinenza”, spesso richiamato in materia da parte di dottrina e giurisprudenza, è da intendersi usato in senso atecnico per indicare la maggiore utilità che una proprietà esclusiva può trarre da un bene comune.

Sulla base di tali principii la Suprema Corte ha cassato, con rinvio ad altra sezione, la sentenza della Corte di merito che aveva dichiarato l’insussistenza, in capo al condomino, del diritto esclusivo della parte comune contenuto nel titolo di provenienza della sua dante causa.

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