L’Ordinanza n. 24958/2018 (19 aprile - 10 ottobre 2018)
Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha giudicato in merito al diritto di uso esclusivo del cortile condominiale che un condomino vantava nei confronti del Condominio sulla base del titolo di acquisto dell’appartamento, contenente espressa riserva al riguardo.
La Suprema Corte ha statuito che il diritto di uso esclusivo di una parte comune condominiale, costituito al momento della formazione del condominio, incide non sull’appartenenza di quella parte comune alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.
Non si tratta del diritto d’uso disciplinato dall’art. 1021 c.c. e pertanto non si estingue con il decesso del beneficiario; è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare cui accede (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301).
La Cassazione ha altresì precisato che il termine “pertinenza”, spesso richiamato in materia da parte di dottrina e giurisprudenza, è da intendersi usato in senso atecnico per indicare la maggiore utilità che una proprietà esclusiva può trarre da un bene comune.
Sulla base di tali principii la Suprema Corte ha cassato, con rinvio ad altra sezione, la sentenza della Corte di merito che aveva dichiarato l’insussistenza, in capo al condomino, del diritto esclusivo della parte comune contenuto nel titolo di provenienza della sua dante causa.
Le parti comuni (art. 1117 c.c.) e la c.d. “presunzione” di condominialità
L’art. 1117 c.c. non rientra tra le norme inderogabili e al suo interno è previsto che le parti dell’edificio elencate sono comuni “se non risulta il contrario dal ...