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Spese di pubblicità: i criteri per distinguerle dalle spese di rappresentanza

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Fisco

Spese di pubblicità: i criteri per distinguerle dalle spese di rappresentanza

giovedì, 18 ottobre 2018

Inquadramento normativo delle spese sostenute per pubblicità e propaganda ed i criteri utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per la distinzione dalle stesse dalle spese di rappresentanza.

Scritto da: Rolando Sara

Le spese di pubblicità e propaganda – caratteristiche generali

Per spese di pubblicità e propaganda si intendono tutte quelle spese finalizzate alla trasmissione di un messaggio promozionale relativo ai beni ed ai servizi prodotti dall'azienda. Le spese di pubblicità "perseguono, difatti, lo scopo d'incrementare la produttività aziendale e possono determinare utilità che si propaga nei successivi esercizi" (Ordinanza 18994/2018, Cass. Sezione Tributaria). Vengono ricomprese nelle spese di pubblicità anche le spese di sponsorizzazione, le quali si concretizzano in un rapporto di natura sinallagmatica tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato (il primo esegue una prestazione in denaro/natura mentre il secondo si impegna nei confronti dello sponsor ad eseguire prestazioni pubblicitarie dietro il versamento di un determinato corrispettivo). L'Amministrazione finanziaria, riconduce le spese di sponsorizzazione nell'ambito più ampio delle spese di pubblicità proprio sulla base del rapporto contrattuale, non a titolo gratuito, tra sponsor e sponsorizzato (Circolare 34/E/2009). Sul tema la Cassazione si è espressa con l'Ordinanza 14232/2017, sezione sesta stabilendo che "le spese di sponsorizzazione di cui art.90, comma 8, legge 289/2002 (Associazioni sportive dilettantistiche) sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale".

Il D.Lgs. 139/2015, recante le nuove disposizione in materia di bilancio d'esercizio, in vigore dal 2016, ha apportato delle modifiche eliminando il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello Stato Patrimoniale BI2. Il decreto ha eliminato "il richiamo ai costi di ricerca e sviluppo contenuto nel punto 3) ...

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