Aspetti generali
Nella versione successiva all’intervento della legge n. 190/2014, il rav-vedimento operoso attribuisce ai contribuenti la facoltà di regolarizzare la propria posizione con consistenti abbattimenti delle sanzioni entro i termini concessi al fisco per l’attività di accertamento. Il ravvedimento operoso lungo entro tali termini si associa a una riduzione delle sanzioni a 1/6. Se invece, all’interno del medesimo arco temporale, è stata avvia-ta un’attività investigativa (accesso, ispezione, verifica), la riduzione è a 1/5 del minimo edittale.
Con valenza derogatoria rispetto alle regole generali in tema di ravvedimento, il comma 1-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza di accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative non preclude il ravvedimento.
Il ravvedimento operoso entro i termini dell’accertamento deve essere combinato con la disciplina della rettificabilità formale della dichiarazione erronea, dato che esso mette a disposizione dei contribuenti il rimedio per provvedere alla regolarizzazione anche dei versamenti in caso di dichiarazione integrativa c.d. a sfavore.
Infatti, contestualmente alle modifiche apportate all’istituto del ravve-dimento operoso, è stato innovato l’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta per correggere er-rori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni nella misura or-dinaria.
La dichiarazione integrativa / correttiva
L’Agenzia prende in considerazione anche l’ipotesi della dichiarazione integrativa finalizzata alla correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (cioè di errori che dovrebbero essere rilevati mediante l’attività di accertamento).
Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione successi-vamente ai 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ordinario de-ve ...