 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il ravvedimento operoso: gli effetti e la dichiarazione integrativa

Articolo

Fisco

Il ravvedimento operoso: gli effetti e la dichiarazione integrativa

lunedì, 15 ottobre 2018

Il ravvedimento operoso, in sostanza, consente ai contribuenti di definire le violazioni con il fisco senza alcuno strascico e, combinato con una dichiarazione integrativa, consente anche di regolarizzare le maggiori imposte, che potrebbero essere oggetto di accertamento.

Si rammenta al riguardo che la dichiarazione integrativa (a favore e a sfavore) può essere presentata, per correggere la dichiarazione precedentemente prodotta, entro i termini concessi all’Agenzia delle Entrate per procedere ad accertamento. 

Scritto da: Carrirolo Fabio

Aspetti generali

Nella versione successiva all’intervento della legge n. 190/2014, il rav-vedimento operoso attribuisce ai contribuenti la facoltà di regolarizzare la propria posizione con consistenti abbattimenti delle sanzioni entro i termini concessi al fisco per l’attività di accertamento. Il ravvedimento operoso lungo entro tali termini si associa a una riduzione delle sanzioni a 1/6. Se invece, all’interno del medesimo arco temporale, è stata avvia-ta un’attività investigativa (accesso, ispezione, verifica), la riduzione è a 1/5 del minimo edittale.

Con valenza derogatoria rispetto alle regole generali in tema di ravvedimento, il comma 1-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza di accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative non preclude il ravvedimento.

Il ravvedimento operoso entro i termini dell’accertamento deve essere combinato con la disciplina della rettificabilità formale della dichiarazione erronea, dato che esso mette a disposizione dei contribuenti il rimedio per provvedere alla regolarizzazione anche dei versamenti in caso di dichiarazione integrativa c.d. a sfavore.

Infatti, contestualmente alle modifiche apportate all’istituto del ravve-dimento operoso, è stato innovato l’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta per correggere er-rori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni nella misura or-dinaria. 

La dichiarazione integrativa / correttiva

L’Agenzia prende in considerazione anche l’ipotesi della dichiarazione integrativa finalizzata alla correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (cioè di errori che dovrebbero essere rilevati mediante l’attività di accertamento).

Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione successi-vamente ai 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ordinario de-ve ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati