Aspetti generali
Il ravvedimento operoso si presenta come uno strumento di generalizzata regolarizzazione delle violazioni tributarie, che consente ai contribuenti di evitare lo scontro con il fisco.
La regolarizzazione, che funziona “a regime” e non come un “condono” estemporaneo, è possibile, allo stato, fino alla scadenza dei termini normativamente previsti per procedere ad accertamento e anche se il contribuente è sottoposto a verifica fiscale.
Il puntuale riferimento normativo si rinviene nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, ove è previsto che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza (…)” in una misura variabile, dipendente dal tempo trascorso dalla commissione della violazione. Come anticipato, il vincolo relativo all’assenza di attività di verifica / constatazione della violazione è poi venuto meno [attuale art. 13, comma 1, lett. b-quater), del D.Lgs. n. 472/1997].
La legge 23.12.2014, n. 190 (commi 637 e ss.) ha riformato l'istituto, facendolo diventare in sostanza, uno strumento ordinario per la prevenzione delle controversie con l’amministrazione finanziaria.
Contestualmente alle modifiche apportate al ravvedimento operoso è stato innovato l’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, consentendo al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti d'imposta per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (che appunto possono essere “ravvedute”).
Gli omessi versamenti
A un primo livello, il ravvedimento operoso si rivolge alle violazioni particolarmente lievi, consistenti nelle varie ipotesi di omesso versamento di imposte (casi in cui le imposte sono state ...