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Non ogni restringimento del passaggio sul fondo condominiale genera diminuzione dell’esercizio della servitù

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Condominio

Non ogni restringimento del passaggio sul fondo condominiale genera diminuzione dell’esercizio della servitù

venerdì, 05 ottobre 2018

Il fatto che l’ascensore esterno per l’accesso alle abitazioni dei portatori di handicap, realizzato dal condominio proprietario del fondo servente, restringa il passaggio non determina in sé una diminuzione dell’esercizio del diritto, quand’anche l’opera potesse essere eseguita su altro sito, essendo all’uopo necessario che tale innovazione incida sul contenuto essenziale della servitù. Così la Cassazione, con Ordinanza del 6 giugno 2018, n. 14500.

Scritto da: Trapuzzano Cesare

Il caso

I titolari di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una strada di proprietà condominiale si dolevano della costruzione, in adiacenza alla parete dell’edificio condominiale, di un ascensore esterno, che aveva ridotto il passaggio in questione da ml. 4,15 a ml. 2,50, chiedendone, per l’effetto, la rimessione in pristino.

La sentenza di primo grado accoglieva la domanda, ravvisando nella condotta contestata la violazione dell’art. 1067, secondo comma, c.c., a causa del restringimento del transito provocato dall’ascensore, pur interpretando la norma in esame in senso costituzionalmente orientato alla luce dell’esigenza del condominio convenuto di eliminare le barriere architettoniche. Segnatamente, il Tribunale rilevava, in forza dell’espletata CTU, che un’analoga opera, adeguata alla tutela dei portatori di handicap, si sarebbe potuta realizzare in altro luogo, senza scarificare il diritto reale degli attori.

La Corte d’Appello riformava la pronuncia impugnata, affermando che la collocazione dell’ascensore nell’area gravata da servitù di passaggio fosse l’unica soluzione praticabile idonea ad eliminare le barriere architettoniche. Infatti, la soluzione alternativa, emersa dalla CTU e consistente nell’installazione dell’impianto sul retro dell’edificio condominiale, era stata ritenuta inadeguata. Pertanto, la sentenza emessa in sede di gravame escludeva la violazione dell’art. 1067, secondo comma, c.c., in quanto il restringimento del passaggio oggetto di servitù da ml. 4,15 a ml. 2,50 avrebbe comunque consentito il passaggio di autoveicoli ed avrebbe impedito unicamente la manovra di inversione di marcia.

La questione

Attraverso il proposto ricorso in cassazione si deduce la violazione dell’art. 1067, secondo comma, c.c., che vieta al proprietario del fondo servente di compiere alcuna opera che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Proprio in ragione della rilevata praticabilità di idonea soluzione impiantistica alternativa, soluzione che avrebbe altrimenti consentito l’accesso diretto ...

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