Per ciò che concerne la ripartizione degli obblighi condominali tra il proprietario dell’immobile ed il titolare del diritto di abitazione ex art. 1022 c.c., in mancanza di un’apposita disciplina disposta dal Legislatore, si applicano le norme in tema di usufrutto, grazie al viatico normativo individuato nell’art. 1026 c.c.
L’habitator, ai sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c., ha, quindi, l’obbligo di pagare le spese relative alla custodia, all’Amministrazione e alla manutenzione ordinaria del condominio di cui l’appartamento faccia parte, mentre le spese straordinarie sono a carico del proprietario.
Il caso affrontato dalla Cassazione n. 9920/2017
Il tema che coinvolge le interrelazioni sussistenti tra il diritto di proprietà ed il diritto reale di abitazione, con riguardo alle conseguenze giuridiche inerenti gli obblighi condominiali, è da sempre stato oggetto di attenzione da parte della dottrina, ma poco indagato in giurisprudenza.
La Suprema Corte, nel caso in oggetto, cerca di fare chiarezza circa i rapporti giuridici e la conseguente ripartizione degli obblighi condominiali tra il proprietario di un immobile ed il cosiddetto habitator, cioè colui che, invece, è titolare del diritto di abitazione sull’immobile stesso.
In particolare, nella fattispecie concreta la Corte è stata adita per stabilire chi dovesse pagare le spese condominiali non versate tra una moglie, proprietaria dell’immobile, ed il marito, al quale era stata assegnata dal Tribunale la stessa casa coniugale.
Dopo esser stato chiamato in giudizio, infatti, il secondo si era opposto alla richiesta sostenendo che fosse la ex moglie, in qualità di proprietaria, a doversi intestare tali spese.
Il Giudice di Pace, tuttavia, gli aveva dato ragione solo parzialmente condannandolo, in primo grado, al pagamento delle sole spese condominiali di ...