Aspetti generali
Sono redditi di lavoro dipendente, da intendere in modo unitario sia nell’accezione previdenziale, sia in quella fiscale, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando il medesimo può rientrare nell’ambito della subordinazione secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Un elemento di divergenza procedurale tra la gestione cosiddetta previdenziale e quella fiscale è individuabile nel principio che regola l’obbligo-onere di procedere alla corresponsione dei contributi e dei tributi (ritenute alla fonte), in quanto anche dopo l’intervenuta armonizzazione concettuale, risulta applicabile:
- il principio della competenza, per le contribuzioni previdenziali e assistenziali, in quanto i medesimi si rendono dovuti in relazione alla retribuzione maturata nel periodo di paga, anche se, di fatto, non corrisposta;
- il principio di cassa, per quanto concerne le ritenute fiscali, per le quali il termine per eseguire i versamenti risulta subordinato all’effettivo pagamento delle somme e/o dei valori (o alla messa a disposizione dei medesimi) che hanno concorso alla formazione della base imponibile.
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.I.R., come accennato, costituiscono “redditi di lavoro dipendente” quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando sia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro.
Gli elementi definitori del reddito di lavoro dipendente sono stati mutuati dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il quadro normativo delineato dal legislatore civilistico si completa con ...