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L’incaricato, il soggetto autorizzato, il designato. Facciamo un po’ di chiarezza

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Fisco

L’incaricato, il soggetto autorizzato, il designato. Facciamo un po’ di chiarezza

lunedì, 17 settembre 2018


“Designato! Questo nome mi par bene d’averlo letto o sentito doveva essere un incaricato o forse no, era un autorizzato… un nome di quelli… ma chi diavolo era costui?”
Il decreto legislativo n. 101/2018 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy) introduce la figura del soggetto designato, il regolamento n. 679/2016 parla invece di soggetti che devono essere autorizzati al trattamento, il decreto legislativo n. 196/2003 aveva invece introdotto la figura dell’incaricato al trattamento dei dati personali. Tali termini, sebbene differenti tra loro, si riferiscono in ogni caso a soggetti che, operando sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento, trattano dati personali nell’ambito delle proprie mansioni. Proviamo a chiarire come impiegare queste diverse espressioni nell’iter di adeguamento alle nuove norme in materia di trattamento dati personali.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Pare che per il legislatore italiano, il titolare del trattamento sia una sorta di Don Abbondio dei giorni nostri che dovrà sbrogliare anche la matassa del soggetto designato… e infatti, da una prima lettura dell’articolo 2 quaterdecies del Decreto legislativo n. 101/2018 balza alla mente il pensiero che il legislatore abbia voluto alimentare i dubbi, come se non bastassero quelli già creati con l’impiego della terminologia usata per le figure di responsabile del trattamento e responsabile della protezione. Tuttavia, a ben vedere, il legislatore ha inteso, in verità, con tale intervento agevolare i titolari e i responsabili del trattamento. Vediamo perché, analizzando nel dettaglio le disposizioni normative.

Il Codice Privacy, nella sua vecchia formulazione, introduceva la figura dell’ incaricato del trattamento, in relazione al quale il legislatore inseriva nel Codice una vera e propria definizione. Esattamente all’art. 4, rubricato “Definizioni”, si leggeva infatti che "incaricati" sono “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”; in altri termini, il titolare del trattamento che affidava a propri dipendenti o collaboratori specifiche mansioni, nell’ambito delle quali essi operavano su dati personali di altri, doveva necessariamente nominarli espressamente “incaricati del trattamento”. L’atto di nomina pertanto, essendo peraltro, presente nella norma una precisa definizione in merito a tali figure, doveva contenere proprio la suddetta terminologia “Incaricato del trattamento” ed era chiaro per tutti che il riferimento andava ad una persona fisica autorizzata dal titolare del trattamento (o dal responsabile) a compiere specifiche operazioni sui dati personali.

Oggi, questa definizione non esiste più, il Regolamento n. 679/2016 che, lo ricordiamo è la norma principale cui si deve fare riferimento per effettuare trattamenti di dati personali a norma, non riporta alcuna definizione in tal senso. Probabilmente, una scelta questa del legislatore europeo in linea con il ...

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