 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La conciliazione monocratica

Articolo

Lavoro

La conciliazione monocratica

venerdì, 14 settembre 2018

La conciliazione monocratica è fra gli istituti meno noti del diritto del lavoro, tuttavia riveste un ruolo fondamentale nella composizione di situazioni conflittuali nel campo lavorativo, coinvolgendo il personale ispettivo in un ruolo di minore contrapposizione rispetto al datore di lavoro.

Scritto da: Cioffi Gianfranco

Quella monocratica è una forma di conciliazione che può avvenire a seguito di specifica richiesta di intervento ispettivo in azienda da parte del lavoratore (cd. conciliazione preventiva), oppure a discrezione del personale ispettivo, nel corso di un’ispezione (cd. conciliazione contestuale).

L’istituto è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e si svolge presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro (prima, DTL), con il chiaro intento di deflazionare il contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore tentando la conciliazione della controversia.

Va, però, immediatamente evidenziato che:

  1. la figura del “lavoratore” non coincide necessariamente con quella del “dipendente” in senso stretto, in quanto la procedura può certamente coinvolgere anche un “collaboratore”;
  2. deve trattarsi di diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale o legale;
  3. ovviamente, l’ispettore non deve aver ancora proceduto ad alcun accertamento sulla effettiva veridicità delle situazioni che potrebbero poi formare oggetto di attività ispettiva.

Va precisato ancora che, alla richiesta di intervento non viene dato seguito ove essa appaia palesemente pretestuosa, oggettivamente inattendibile o priva di ogni fondamento: in tutte le altre ipotesi, invece, il tentativo di conciliazione monocratica preventiva deve costituire la via privilegiata per definire la questione, infatti l’ispezione può essere avviata solo se il tentativo di conciliazione non va a buon fine.

Per contro, come stabilito dal Ministero (cfr. Circ. n. 36/2009), si fa luogo direttamente all’ispezione in presenza di richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire per quelle che:

  1. rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale (per esempio nei casi di: adibizione di lavoratici madri al lavoro notturno; di impiego di cittadini extracomunitari privi ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati