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Soggetti a IVA i compensi dei professionisti che ricoprono la carica di amministratore di società

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Fisco

Soggetti a IVA i compensi dei professionisti che ricoprono la carica di amministratore di società

lunedì, 10 settembre 2018

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali è riconducibile la funzione di amministratore di società, sono in linea di principio esclusi da IVA per difetto del presupposto soggettivo. In via di eccezione, tuttavia, vanno assoggettate ad imposta le prestazioni di servizi rese dall’amministratore che rientrino nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale. È il caso, per esempio, del dottore commercialista e dell’esperto contabile, tenuto conto che l’ufficio di amministratore rientra tra le attività tipiche della professione, per cui i relativi compensi vanno fatturati con addebito dell’IVA.

Scritto da: Peirolo Marco

Se, come regola generale, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di arti e professioni sono soggette a IVA, l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” di cui all’art. 50 del T.U.I.R. “rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo”.

La previsione è coerente con l’art. 10 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “la condizione che l’attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, esclude dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro”.

A sua volta, l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta delle prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trova giustificazione nella considerazione che, sulla base dei principi generali ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un’attività di lavoro dipendente o ad essa assimilata non è idonea a incardinare il presupposto impositivo dal punto di vista soggettivo, a meno che tali prestazioni non siano rese da un soggetto che, per professione abituale, svolga un’altra attività di lavoro autonomo, nel qual caso anche le prestazioni qualificabili come di collaborazione coordinata e continuativa sono ricondotte nel regime proprio del lavoro autonomo esercitato dal soggetto.

Come, infatti, chiarito dall’Amministrazione finanziaria a seguito della modifica del trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, operata dall’art. 34 della L. n. 342/2000 (cd. “collegato fiscale” alla Finanziaria 2000), “alla luce delle nuove disposizioni, l’articolo 5 ...

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