Se, come regola generale, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di arti e professioni sono soggette a IVA, l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” di cui all’art. 50 del T.U.I.R. “rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo”.
La previsione è coerente con l’art. 10 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “la condizione che l’attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, esclude dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro”.
A sua volta, l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta delle prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trova giustificazione nella considerazione che, sulla base dei principi generali ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un’attività di lavoro dipendente o ad essa assimilata non è idonea a incardinare il presupposto impositivo dal punto di vista soggettivo, a meno che tali prestazioni non siano rese da un soggetto che, per professione abituale, svolga un’altra attività di lavoro autonomo, nel qual caso anche le prestazioni qualificabili come di collaborazione coordinata e continuativa sono ricondotte nel regime proprio del lavoro autonomo esercitato dal soggetto.
Come, infatti, chiarito dall’Amministrazione finanziaria a seguito della modifica del trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, operata dall’art. 34 della L. n. 342/2000 (cd. “collegato fiscale” alla Finanziaria 2000), “alla luce delle nuove disposizioni, l’articolo 5 ...