La disciplina del lavoro occasionale, con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, previa verifica della natura della prestazione, prevede due fattispecie:
- lavoro autonomo occasionale: attività esercitata in modo occasionale ed autonoma per la quale non è richiesta l’apertura di una partita iva e senza alcun vincolo di subordinazione con il committente;
- lavoro occasionale accessorio (art. 54bis): attività svolta in modo occasionale sotto la specifica direzione, così come previsto per le forme assimilabili al lavoro dipendente.
In caso di lavoro autonomo occasionale il prestatore è tenuto ad emettere una ricevuta di prestazione occasionale relativamente all’attività da lui svolta; mentre nel caso di lavoro occasionale accessorio il legislatore ha previsto l’emissione di appositi strumenti quali il Libretto di Famiglia (gli utilizzatori sono le famiglie e le società sportive) e il PrestO (per tutti gli altri utilizzatori).
Questa suddivisione sembra essere, con un approccio pratico, l'interpretazione di norme che appaiono non fermamente coordinate tra loro sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.
Lavoro autonomo occasionale
Secondo l’art. 2222 del Codice Civile è lavoratore occasionale colui che effettua una prestazione occasionale sia essa opera o servizio , dietro l’incasso di un determinato corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio senza alcun vincolo di subordinazione, nè potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
La norma fiscale definisce all’art. 67 del TUIR che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i)
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla ...