 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il regime fiscale del lavoro occasionale

Articolo

Fisco

Il regime fiscale del lavoro occasionale

lunedì, 03 settembre 2018

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro occasionale, sia esso autonomo che accessorio.

Scritto da: Rolando Sara

La disciplina del lavoro occasionale, con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, previa verifica della natura della prestazione, prevede due fattispecie:

  • lavoro autonomo occasionale: attività esercitata in modo occasionale ed autonoma per la quale non è richiesta l’apertura di una partita iva e senza alcun vincolo di subordinazione con il committente;
  • lavoro occasionale accessorio (art. 54bis): attività svolta in modo occasionale sotto la specifica direzione, così come previsto per le forme assimilabili al lavoro dipendente.

In caso di lavoro autonomo occasionale il prestatore è tenuto ad emettere una ricevuta di prestazione occasionale relativamente all’attività da lui svolta; mentre nel caso di lavoro occasionale accessorio il legislatore ha previsto l’emissione di appositi strumenti quali il Libretto di Famiglia (gli utilizzatori sono le famiglie e le società sportive) e il PrestO (per tutti gli altri utilizzatori).

Questa suddivisione sembra essere, con un approccio pratico, l'interpretazione di norme che appaiono non fermamente coordinate tra loro sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

Lavoro autonomo occasionale

Secondo l’art. 2222 del Codice Civile è lavoratore occasionale colui che effettua una prestazione occasionale sia essa opera o servizio , dietro l’incasso di un determinato corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio senza alcun vincolo di subordinazione, nè potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

La norma fiscale definisce  all’art. 67 del TUIR che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:

  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i)
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati