Le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. Come stabilito da OIC 24, da un punto di vista civilistico contabile sono ammortizzate in relazione alla loro eventuale durata prevista o comunque con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione.
In ambito tributario i diritti di concessione sono disciplinati all’art. 103 del T.U.I.R. che prevede l’ammortamento dei beni immateriali.
Le quote di ammortamento dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Pertanto, la quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d’imposta è determinata dividendo il costo sostenuto per la durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Vicenda processuale
Una S.p.A. calcolava e deduceva ammortamenti sul valore di impianti di gestione di un acquedotto di proprietà di un Comune, oggetto di concessione d’uso per la durata di ventinove anni.
Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate emetteva, con atto notificato in data 5.11.2011, avviso di accertamento IRPEF ed Irap per l’anno 2007, teso al recupero a tassazione a carico della S.p.A. di quota di ammortamento del valore dei beni pur riconoscendosi il diritto della società alla deduzione del correlativo canone periodico di concessione.
Il ricorso proposto dalla società veniva rigettato sia dai Giudici provinciali che dalla commissione tributaria di appello. In particolare, la C.T.R ritenne legittima la ripresa dell’Agenzia e, tuttavia, fondata la censura subordinata della società, mirante all’applicazione di interessi e sanzioni per incertezza della normativa.
Avverso tale sentenza Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione in due motivi, censurando la sentenza impugnata in relazione al capo con cui era stata disposta la ...