In primis fu l’articolo 1 del DL 25/2017 ad abrogare gli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. 81/2015, recanti la disciplina del lavoro accessorio. Fu in seguito l’articolo 54-bis del DL 50/2017 a reintrodurre una nuova disciplina in materia di prestazioni di lavoro occasionale, prevedendo determinati limiti quantitativi - relativamente all’importo annuale di euro per ogni singolo prestatore o utilizzatore, nonché il numero massimo di ore lavorate - alla sua applicazione e vietandone espressamente l'utilizzo:
- a coloro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
- alle imprese che appartengono al mondo edile e settori affini, nell'esecuzione di appalti di opere o servizi
- alle imprese del settore agricolo, salvo vi facciano ricorso utilizzando specifiche tipologie di prestatori (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L'art. 2bis del DL 87/2018 (Decreto Dignità) è infine intervenuto disponendo importanti modifiche all’articolo 54-bis del DL 50/2017, recante la disciplina delle prestazioni occasionali. In particolare, le modifiche riguardano i seguenti commi:
• il comma 8: si prevede che, ai fini del calcolo del limite dei compensi per gli utilizzatori con riferimento alla totalità delle prestazioni, pari a 5.000 euro nel corso di un anno, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti prestatori siano considerati nella misura del 75% del loro importo, purché gii stessi autocertifichino la propria posizione nel momento della registrazione presso la piattaforma informatica INPS. I soggetti prestatori interessati dalla norma sono:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine ...