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Gestire i collaboratori occasionali ai fini della privacy (alla luce del GDPR)

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Fisco

Gestire i collaboratori occasionali ai fini della privacy (alla luce del GDPR)

martedì, 28 agosto 2018

La manovra correttiva del DL n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017 che è intervenuta sulle prestazioni occasionali, letta alla luce della disciplina europea in materia di trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento n. 679/2016, pone rivelanti questioni circa l'inquadramento dei lavoratori occasionali in ambito privacy. Non trattandosi infatti di veri e propri dipendenti, ma di collaboratori una tantum, ci si domanda come il titolare del trattamento dovrebbe inquadrarli nel contesto dell'organizzazione aziendale, in considerazione del fatto che essi possono entrare in contatto con dati personali di terzi durante la prestazione lavorativa. L'informativa nei loro confronti ad esempio va resa comunque? Il prestatore occasionale deve essere istruito e autorizzato al pari degli altri dipendenti oppure nei suoi confronti occorre comportasi diversamente? E come inquadrare invece il lavoratore autonomo occasionale, ovvero colui che realizza un'opera per conto del committente mediante contratto d'opera ex art. 2222 c.c.? Nell'approfondimento che segue abbiamo cercato di offrire alcuni suggerimenti per gestire tali situazioni, posto comunque che ogni caso deve essere analizzato nel concreto.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Anche nel contesto dei rapporti di lavoro instaurati con soggetti che non sono propriamente definibili come dipendenti, bensì collaboratori a vario titolo e quindi indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta, come può essere una prestazione d’opera professionale occasionale (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C.) o di lavoro accessorio e quindi una prestazione occasionale (PrestO, resa mediante contratto di prestazione occasionale), il datore di lavoro nella sua qualità di titolare del trattamento è tenuto a rendere al collaboratore l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 679/2016, in quanto con l'avvio del rapporto lavorativo il datore di lavoro si trova comunque a trattare, come avviene per i propri dipendenti, i dati personali e sensibili del lavoratore occasionale anche in vista degli adempimenti di legge di natura fiscale, previdenziale, assicurativa e amministrativa.

Il datore di lavoro deve rendere l'informativa privacy anche al lavoratore occasionale

Il datore di lavoro dunque contestualmente alla raccolta dei dati personali del collaboratore sarà tenuto ad informarlo sulle categorie di dati trattati, sulle finalità del trattamento, sulle modalità, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, in relazione alle categorie di soggetti cui i dati personali potranno eventualmente essere comunicati o trasmessi e i motivi di tale comunicazione (ad esempio all’INPS, al medico del lavoro, al commercialista, al consulente del lavoro ecc), sul tempo di conservazione dei dati (dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche se occasionale), sulle modalità in cui egli potrà esercitare i propri diritti relativamente ai propri dati personali trattati dal datore/committente, sui soggetti cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione o ulteriore informazione sui suoi dati, sull’esistenza dell’eventuale/i interesse legittimo del titolare del trattamento in relazione a trattamenti particolari, come ad esempio l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza per motivi connessi alla sicurezza del patrimonio aziendale o dei lavoratori stessi, sull’uso di ...

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