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Scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili: le regole da seguire fino al 31 dicembre 2018 e le novità 2019

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Fisco

Scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili: le regole da seguire fino al 31 dicembre 2018 e le novità 2019

martedì, 31 luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 è richiesto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per i rifornimenti di carburante ad uso autotrazione, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità IVA. Slitta invece al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali mentre la scheda carburante resta in vigore fino al 31 dicembre 2018.

La L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’abolizione della scheda carburante per gli acquisti di carburante ad uso autotrazione, introducendo contestualmente l’obbligo per il cedente di documentare con fatturazione elettronica i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (art 22, terzo comma, secondo periodo DPR 633/1972) oltre all’onere per il cessionario di dover effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili. Non rientrano, invece, nell’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA (operazioni B2B e B2C). In sostanza, secondo il dettato normativo i distributori di benzina e gasolio dovevano essere i precursori della fatturazione elettronica, allargando dal 2019 il perimetro della stessa a tutti i soggetti passivi IVA.

Novità dal 1° luglio 2018

Pochi giorni prima dell’entrata in vigore della citata disposizione, con il DL 28 giugno 2018 n. 79 è stata disposta la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; gli operatori del settore hanno comunque la possibilità di adottare da subito, su base volontaria, la nuova modalità di fatturazione.

A seguito della proroga della sola fatturazione elettronica per gli esercenti impianti stradali di distribuzione restano, pertanto, confermati i seguenti adempimenti dal 1° luglio 2018:

  • obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante esclusivamente con mezzi tracciabili ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del costo;
  • obbligo di fatturazione elettronica nelle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nei ...
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