Il diritto di accesso dei lavoratori ai procedimenti ispettivi (e sanzionatori) da essi sollecitati ha nel tempo trovato una sempre maggiore espansione. La Pronuncia in esame crediamo possa ascriversi a tale orientamento, pare quindi opportuno effettuarne una breve disamina.
La controversia
Una dipendente di un Istituto di Credito, chiedeva alla locale Direzione Territoriale del Lavoro «l’accertamento e la repressione» della condotta datoriale relativa alla manca fruizione da parte della stessa del congedo parentale, unitamente all’assicurazione ed alla retribuzione delle ore lavorate nel periodo di allattamento nonché «l’accertamento e la repressione della condotta tesa al superamento del numero massimo elle ore di straordinario consentite nel periodo» medesimo.
Dall’istanza ne derivava un procedimento ispettivo di cui la ricorrente chiedeva l’accesso agli atti (in particolare i verbali delle ispezioni e delle testimonianze raccolte, la documentazione fornita dal datore di lavoro nonché la documentazione richiesta alla Banca dall’Ispettorato).
La DTL, di rimando, rigettava la richiesta di accesso alle fonti di prova acquisite nel corso degli accertamenti, motivando nel senso che detta documentazione rientrerebbe tra i casi di limitazione all’accesso a fronte del disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 757/1994 e che, «per quanto riguarda il verbale di primo accesso ispettivo », esso andrebbe considerato «atto di pertinenza del datore di lavoro».
La ricorrente, dopo l’infruttuosa reiterazione della richiesta all’Amministrazione, impugnava al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo detto diniego, deducendone l’eccessiva genericità e, in particolare, la violazione degli artt. 3 e 9 del D.P.R. n. 184/2006 (specie in materia di notifica ai controinteressati), nonché, degli artt. 2 e 3 del D.M. ...