In sede di introduzione nei duty free shop, che avviene per mezzo del documento doganale LME, allo scopo di appurare il precedente documento doganale di accompagnamento (T1), le merci estere beneficiano della sospensione dei diritti doganali (dazi, accise e IVA), in quanto si considerano uscite dal territorio comunitario in transito o in riesportazione.
Il gestore del duty free shop, all’atto dell’introduzione della merce nel negozio, è tenuto a prendere in carico le merci nella propria contabilità (C.M. 5 ottobre 2000, n. 179/E).
Il suddetto carico deve rispecchiare esattamente, per qualità e quantità, le merci effettivamente pervenute. Eventuali differenze rispetto al documento di scorta, rilevate dalla Dogana in sede di verifica o di riscontro esterno, devono essere immediatamente verbalizzate e considerate ai fini dell’appuramento del suddetto documento. Analogamente, si procede per le eventuali differenze riscontrate direttamente dal gestore e comunicate alla Dogana prima dell’effettuazione del messaggio di regolare arrivo della spedizione.
A conclusione delle operazioni, il gestore del negozio produce una copia del tabulato di carico, che si considera accertato in via definitiva e che è allegato alla dichiarazione di LME presentata in Dogana dallo stesso gestore entro il giorno successivo a quello di introduzione della merce.
Il funzionario delegato, dopo avere riportato i dati relativi all’emissione della bolletta di LME sul relativo documento di scorta, effettua, a conclusione dell’operazione, il raffronto tra i documenti di arrivo e il tabulato di carico.
L’introduzione di merci nazionali e comunitarie acquistate sia da fornitori nazionali che da fornitori di altri Stati UE avviene, invece, per mezzo della bolletta EX A, che deve essere intestata al fornitore nazionale, ovvero – in caso di merci acquistate da fornitori di altri Stati UE – al gestore del negozio.
I fornitori nazionali emettono fattura in regime di non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. ...