L’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel disciplinare la territorialità delle cessioni di beni con trasporto, stabilisce che: “Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.
Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno”.
La regola ivi prevista, che delocalizza la cessione nel luogo in cui il bene è installato o montato, non è stata attuata in modo completo dal legislatore italiano, che all’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”. Per contro, all’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, è previsto che beneficiano della non imponibilità IVA “le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.
In pratica, dalla norma comunitaria sopra richiamata, si desume che le operazioni in esame assumono rilevanza territoriale nel luogo di installazione o montaggio del bene, mentre la disciplina nazionale opera una distinzione a seconda del luogo ...