 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Regime IVA delle forniture di beni con installazione/montaggio in altro paese UE

Articolo

Fisco

Regime IVA delle forniture di beni con installazione/montaggio in altro paese UE

giovedì, 12 luglio 2018

Nella normativa italiana esiste un disallineamento sul regime IVA applicabile alla medesima operazione, nella specie la fornitura intracomunitaria di beni con installazione o montaggio, a seconda che il fornitore sia identificato in Italia o in altro Paese UE.

Mentre, infatti, la disciplina comunitaria qualifica la predetta operazione come interna al Paese UE in cui avviene l’installazione o il montaggio, le regole nazionali considerano tale solo l’operazione effettuata dal fornitore di altro Paese UE. Quando, invece, il fornitore è italiano, la cessione viene qualificata come intracomunitaria, beneficiando pertanto del regime di non imponibilità.

Scritto da: Peirolo Marco

L’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel disciplinare la territorialità delle cessioni di beni con trasporto, stabilisce che: “Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno”.

La regola ivi prevista, che delocalizza la cessione nel luogo in cui il bene è installato o montato, non è stata attuata in modo completo dal legislatore italiano, che all’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”. Per contro, all’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, è previsto che beneficiano della non imponibilità IVA “le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.

In pratica, dalla norma comunitaria sopra richiamata, si desume che le operazioni in esame assumono rilevanza territoriale nel luogo di installazione o montaggio del bene, mentre la disciplina nazionale opera una distinzione a seconda del luogo ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati