I. Il Tribunale di Asti, con Decreto del 18 agosto 2017, e poi, in sede di reclamo, la Corte d’Appello di Torino, con decreto del 13 dicembre 2017, hanno dichiarato improcedibile il ricorso per revoca giudiziale di un amministratore di condominio, proposto da un condomino perché l’amministratore stesso era stato penalmente condannato in primo grado per appropriazione indebita, ritenendo necessario, per poter agire giudizialmente, procedere dapprima a convocare un’assemblea dei condomini avente ad oggetto la revoca dell’amministratore e constatare la mancata deliberazione di revoca da parte dell’organo collegiale (essendosi, nella specie, l’assemblea limitata a rinnovare l’incarico dell’amministratore, pur prendendo atto della condanna penale). In verità, la Corte d’Appello ha anche aggiunto che la condotta addebitata all’amministratore non costituisse alcuna delle "gravi irregolarità" tipizzate dall’art. 1129, comma 11, c.c.
Il Tribunale di Asti e la Corte d’Appello di Torino hanno così «inventato», nel significato che al verbo dà Paolo Grossi nei suoi mirabili studi (da ultimo, si veda P. Grossi, La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2017, 3, 831 ss.), la regola della sussidiarietà dell’intervento dell’autorità giudiziaria ai fini della revoca dell’amministratore, subordinandolo sempre alla mancata adozione del provvedimento di rimozione in sede assembleare e quindi all’inutile ricorso dell’interessato alla facoltà di convocazione diretta dell’assemblea per deliberare sulla revoca, in maniera da non espropriare in radice la competenza dell’organo collegiale, ma di supplirne soltanto l’eventuale inerzia.
II. Il procedimento di revoca giudiziale, ex artt. 1129, commi 11, 12 e 13, c.c., e 64 disp. att. c.c., riveste, in verità, un carattere eccezionale ed urgente, perciò del tutto sostitutivo della volontà assembleare, essendo ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’Amministrazione condominiale, a fronte ...