 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Negli studi associati privilegiato il credito del singolo

Articolo

Fisco

Negli studi associati privilegiato il credito del singolo

venerdì, 20 luglio 2018

Con Ordinanza n. 15290/2018, la Cassazione si è pronunciata sui criteri di riconoscimento del privilegio, ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2), c.c., in favore del credito per prestazioni professionali, svolte da un avvocato facente parte di un’associazione professionale, e ha stabilito che la circostanza che le fatture siano state emesse dall’Associazione professionale non esclude la collocazione privilegiata del credito che costituisce il corrispettivo per l’attività svolta personalmente dal singolo associato, in via esclusiva o prevalente. Quindi il credito del legale va ammesso al passivo con privilegio. 

Scritto da: Servidio Salvatore

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale adito aveva parzialmente accolto l’opposizione di un professionista, ex artt. 99 e 209 Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ammettendolo al passivo della liquidazione coatta amministrativa apertasi a carico di una società Cooperativa per una somma, comprensiva di CPA ed IVA, dedotta l’eventuale ritenuta d’acconto, per l’attività professionale da lui svolta in favore della Cooperativa, negandogli, però, l’invocato privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2), c.c.

Avverso il decreto del Tribunale il professionista ricorre per Cassazione prospettando essenzialmente, per quanto qui di interesse, violazione della norma civilistica, per non essergli stato riconosciuto il privilegio previsto da detta disposizione, e chiede di collocare in privilegio la quota imponibile degli importi delle prestazioni professionali indicati nel provvedimento impugnato ed in chirografo l’importo del credito per rivalsa IVA. 

La Cooperativa propone ricorso incidentale censurando, invece, la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva del professionista a chiedere l’insinuazione del credito suddetto, ritenendosi essa spettante all’associazione professionale "Studio legale R." cui il credito stesso era stato conferito. 

Esito del giudizio

Nel decidere la vertenza, la Suprema Corte, mediante l’Ord. n. 15290/2018 in esame, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso incidentale accogliendo invece il ricorso principale del professionista, affermando il principio che in tema di ammissione al passivo del credito per l’attività professionale svolta da un avvocato a favore di una società sottoposta a procedura concorsuale, la circostanza che tutte le note professionali siano intestate allo studio legale non comporta il difetto di legittimazione ad agire del singolo professionista che, al contrario, è l’unico legittimato a richiedere il compenso, laddove risulti documentalmente provato che tutti gli incarichi ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati