1. Fattura elettronica carburanti
Le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso distributori stradali sono soggette a fattura elettronica. Questo comporta che tutti i passaggi della filiera dei carburanti fino ai distributori deve essere certificato con la fattura elettronica e quindi tramite il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle entrate.
Sul piano oggettivo le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare 8/E/2018 e 13/E/2018) limitano, comunque l’obbligo ai predetti carburanti che sono destinati ad essere utilizzati per l’autotrazione. Per autotrazione si intendono i mezzi che normalmente viaggiano su strada. Quindi si considerano escluse dall’obbligo la cessione di carburanti per usi diversi quali ad esempio per il riscaldamento ovvero per l’alimentazione di motori fissi (quali gruppi elettrogeni). Inoltre lo specifico riferimento all’autotrazione, come chiarito dalla prassi citata, esclude la fattura elettronica per l’alimentazione di aerei e natanti, trattori agricoli.
Infine, il riferimento esplicito della norma al gasolio e alla benzina esclude dall’obbligo la fatturazione di carburanti di natura diverse quali ad esempio il Gpl.
2. Subappalti e subcontratti
Dal 1 luglio 2018 è scattato anche l’obbligo della fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. Sul piano definitorio il campo di applicazione della norma va ricondotto nell’alveo del codice degli appalti (Dlgs 50/2016) e della normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L 136/2010).
In particolare, il codice degli appalti definisce in modo puntuale, come sottolinea la circolare 13/E/2018, all’art. 105 cosa s’intende per subappalto e per subcontraente. Il subappalto è il contratto con il quale ...