Ormai da tempo l’utilizzo in compensazione di crediti erariali, sopra determinate soglie di rilevanza, comporta la necessità di richiedere l’apposizione del visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato.
L’art. 3 del D.L. 50/2017, in vigore dal 24 giugno 2017, ha ridotto tali soglie da 15.000 a 5.000 euro; pertanto, qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione esterna dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, sarà tenuto a richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Le compensazioni interne (o verticali), ossia tra tributi della medesima specie, non sono invece soggette all’apposizione del visto di conformità, anche se effettuate mediante delega F24.
Attenzione: L’importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi utilizzabili in compensazione orizzontale è pari a 700.000 euro (ai sensi dell’art. 9, co. 2, DL 08/04/2013 n. 35). Per i soggetti subappaltatori, se il volume di affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite suddetto viene innalzato a 1.000.000 di euro.
I crediti tributari soggetti al visto di conformità
La compensazione esterna (anche detta orizzontale), sopra la soglia dei 5.000 euro annuali, richiede l’apposizione del visto di conformità per la seguente tipologia di crediti:
- imposte sui redditi e relative addizionali
- ritenute alla fonte
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi
- Irap
La soglia di rilevanza di 5.000 euro, superata la quale è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità, è da intendersi per singola tipologia di credito che emerge dalla dichiarazione. Così, ad esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione del contribuente emergano 2 diverse tipologie di credito, l’una di 4.000 euro e l’altra di 2.000 euro, tali crediti (afferenti a distinte tipologie) potranno essere utilizzati in compensazione esterna senza l’onere di richiedere ...