Il contraddittorio (processo dialettico in cui il contribuente ha la possibilità di essere ascoltato dall’ufficio e di controdedurre rispetto alle contestazioni del fisco, con verbalizzazione del “dialogo”) è oggi ritenuto centrale dalle stesse circolari e note operative dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo quanto è stato osservato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent. n. 18184 del 29 luglio 2013), esso “costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”. Ciò è stato riaffermato da sentenze successive, come Cass. 10 maggio 2017, n. 11471.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (1), il rispetto del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, non escluso quello tributario, costituisce, quale manifestazione del diritto alla difesa, un principio fondamentale dell’ordinamento europeo, che trova applicazione ogniqualvolta l’Amministrazione adotti nei confronti di un determinato soggetto un atto ad esso sfavorevole.
In queste situazioni, il destinatario del provvedimento deve, a pena di invalidità dello stesso, essere messo preventivamente in condizione di far valere il proprio punto di vista. Ciò è espressamente previsto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza), cui l’Italia si deve attenere come Stato membro dell’Unione.
In particolare, tale norma comunitaria (art. 41, commi 1 e 2) prevede tra le altre cose che:
- ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’UE;
- tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel ...