Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 giugno del D.P.C.M. del 23 aprile 2018, è stata data piena attuazione alla disciplina dello sport bonus.
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 363 a 366, legge n. 205/2017), modulata sulla falsariga del credito di imposta per le erogazioni liberali alla cultura (cd. Art-Bonus), consiste in un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2018, per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici.
Tenuto conto che il citato comma 366 prevede l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dallo scorso 7 giugno la misura è diventata pienamente operativa e, pertanto, fruibile da parte dei beneficiari.
Proprio in merito all’ambito soggettivo, si evidenzia che il decreto ribadisce che lo sport bonus è riconosciuto a favore di tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
Di conseguenza, le imprese, anche quelle non residenti purché producano reddito in Italia (per mezzo della stabile), indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore di attività e dal regime contabile adottato, al verificarsi di tutte le condizioni di legge, possono beneficiare del credito in argomento.
Dal punto di vista oggettivo, le imprese, per poter beneficiare del credito, devono effettuare, nell’anno solare 2018, erogazioni liberali in denaro.
Tali erogazioni liberali, tuttavia, devono essere utilizzate per ben definiti obiettivi, che consistono sostanzialmente nella realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, ancorché in regime di concessione amministrativa.