L’art. 1, comma 12 della Legge 232/2016 stabilisce che “la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo (31 dicembre 2018 nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni di cui al comma 8,9 e 10". I commi citati riguardano la proroga del super ammortamento e dell’iper ammortamento.
Alla luce di quanto previsto dal legislatore è opportuno porre l’accento sul calcolo dell’acconto 2018 dovuto dai soggetti che nel 2017 hanno usufruito di tali agevolazioni, qualora il calcolo venga fatto utilizzando il metodo storico.
L’elemento discriminante per capire se effettuare o meno il ricalcolo dell’acconto 2018 eliminando dallo stesso i benefici prodotti dall’iper e super ammortamento è il momento in effettivo in cui il soggetto ha sostenuto l’investimento.
La disposizione sopracitata, infatti, non fa alcun riferimento alla norma originaria che ha istituito il super ammortamento (art. 1, comma 91-94 della Legge 208/2015); pertanto l’acconto, calcolato con metodo storico, dovuto per il 2017 (calcolato sull’imposta versata per l’anno 2016) non deveva essere in alcun modo rideterminato perché riguardava un periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 12 della legge 232/2016.
Per la rideterminazione dell’acconto vale, dunque, il momento in cui si effettuato l’acquisto del bene oggetto di agevolazione.
Non si deve dunque procedere al ricalcolo dell’acconto 2018 qualora:
- Il soggetto abbia usufruito delle agevolaizioni per beni acquistati tra il 15 ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2016;
- nel corso del 2017 il soggetto non abbia acquistato nessun altro bene oggetto di agevolazione
Per tutti gli investimenti effettuati a partire dal 01 gennaio ...