La Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, ha assolto l’imputato del reato di cui all’art. 485 c.p. – falsità in scrittura privata – perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, in quanto depenalizzato.
All’imputato era stato contestato, ai sensi dell’art. 483 c.p. – falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – di avere falsamente attestato, in due modelli F24, di essere stato autorizzato da un terzo a portare in compensazione dei crediti fiscali da questi vantati, a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali per imposte non versate, nell’anno 2004 per euro 6.873,00 (il modello F24 era del 28 febbraio 2007) e, nell’anno 2005, per euro 7.426,88 (modello F24 del 22 maggio 2008).
Nello specifico, il primo giudice, avendo ritenuto corretta la qualificazione della condotta, aveva prosciolto l’imputato per il modello presentato nel 2007, per l’intervenuta prescrizione del reato, e l’aveva ritenuto responsabile, invece, per il fatto compiuto nel 2008. La Corte territoriale, diversamente, aveva riqualificato il fatto del 2008, come falso in scrittura privata e, in considerazione dell’intervenuta depenalizzazione della condotta, aveva assolto l’imputato.
La parte civile, cioè il titolare del credito utilizzato falsamente in compensazione, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta, non essendovi dubbio che il modello F24 fosse stato compilato dall’imputato e che egli stesso avesse attestato, falsamente, di essere stato autorizzato dal ricorrente a portare in compensazione dei suoi debiti i crediti del medesimo.
Secondo il ricorrente, il modello F24 costituisce un atto di fede privilegiata, trattandosi di atto che attesta il pagamento avvenuto alla presenza del dipendente della banca ...