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Illegittima la diffusione in rete dei redditi dei contribuenti senza informativa e consenso, l'AF paga la sanzione. Valido il provvedimento del Garante

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Illegittima la diffusione in rete dei redditi dei contribuenti senza informativa e consenso, l'AF paga la sanzione. Valido il provvedimento del Garante

mercoledì, 13 giugno 2018

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate dei dati dei contribuenti viola la normativa sulla privacy. Il provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante a carico dell'Amministrazione Finanziaria pertanto è valido. Per la Cassazione, la normativa sulla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti impone limiti temporali e territoriali precisi che non sono rispettati senza l'adozione di dovuti accorgimenti nella diffusione di tali dati in rete.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Questa volta pagare la multa tocca all’Agenzia delle Entrate. Così ha deciso la Corte di Cassazione pronunciandosi con l’ordinanza n. 15075 dell’11 giugno 2018 su un caso di violazione della privacy dei contribuenti commessa dall’Amministrazione Finanziaria nel 2005, rea di aver diffuso sul proprio sito web i dati dei contribuenti in violazione all’art. 13 e dell’art. 161 del D. Lgs. n. 196/2003, per tale motivo il Garante della Privacy l’aveva sanzionata, inibendole l’attività di diffusione di tali dati personali. Contro questo provvedimento sanzionatorio l’amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso davanti al tribunale capitolino che aveva rigettato tutte le domande, sebbene avesse rinvenuto, nella propria decisione, l’illegittimità dell’attività di diffusione di dati personali effettuata dall’Agenzia, in quanto, dicevano i giudici romani, non poteva parlarsi in quel caso di rispetto del dovere di trasparenza dell’amministrazione finanziaria fondato sul d.P.R. n. 600/1973 e sulla legge n. 413/1991, poiché «una cosa è la diffusione dei dati in questione a livello locale presso ciascun ambito territoriale interessato in relazione alla residenza dei singoli contribuenti, e tutt'altra è, invece, la divulgazione sull'intero territorio nazionale, con una pubblicità ed una rapidità tali da non poter essere nemmeno lontanamente paragonabili alla mera consultazione degli elenchi presso i singoli comuni”, mancando peraltro l’idonea informativa agli interessati ex art. 13 e la previa consultazione al Garante, all’epoca dei fatti ancora obbligatoria.

 

L’Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso in Cassazione si doleva del fatto che i giudici di merito avessero male interpretato gli artt. 69 del d.P.R. n. 600/73 e 66-bis del d.P.R. n. 633/72, così come modificati dalla legge n. 413/91, vigenti all’epoca dei fatti, poiché la diffusione dei dati, come essa l’aveva svolta, era tesa a migliorare le attività degli uffici tributari, consentendo una conoscenza generale, da parte di chiunque, degli elenchi nominativi dei contribuenti e degli imprenditori e ...

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