Il Gruppo Art. 29 (WP29) ha recentemente pubblicato le linee guida aggiornate sulla trasparenza e il consenso (pubblicate il 10 aprile 2018), in relazione alle disposizioni del Regolamento n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.
Quando un titolare del trattamento avvia delle attività che implicano un trattamento di dati personali, deve sempre considerare su quale base legale fonda il trattamento e il consenso costituisce una delle sei basi legali su cui costruire un trattamento di dati legittimo, secondo l’elenco offerto dall’art. 6 del GDPR.
Perché il consenso sia valido e conforme al regolamento, è necessario fornire all’interessato il controllo della situazione e dargli la possibilità di ritirarlo facilmente e in qualsiasi momento senza ripercussioni.
E’ l’art. 4 del GDPR che fissa i requisiti del legittimo consenso. Esso deve essere:
- fornito liberamente,
- specifico,
- informato e
- espresso mediante un’indicazione inequivocabile che comunichi la volontà libera dell’interessato attraverso un’affermazione o una chiara azione attiva con cui egli confermi che accetta il trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per ciascuna caratteristica innanzi indicata, le linee guida forniscono un chiarimento specifico, così, in relazione al consenso espresso liberamente, precisano che consenso libero significa consenso non condizionato, nel senso che non vi saranno conseguenze qualora l’interessato non acconsenta al trattamento; se la richiesta di consenso è formulata come elemento non negoziabile e inclusa nei termini e condizioni, si presume, in generale, che il consenso non sia stato dato liberamente. Di conseguenza, il consenso non sarà considerato libero, se l’interessato non sarà in grado di rifiutare o ritirare il proprio consenso senza pregiudizio.
Facciamo un esempio:
Una game app scaricata sullo smartphone chiede all’interessato il consenso per la geolocalizzazione e per accedere a foto e video in memoria sul telefono, l’utilizzo di tali dati in realtà non è necessario ai fini del ...