Di seguito in tabella si riportano le modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalle normative vigenti:
Premi di risultato agevolati - Normativa in vigore | ||
Premi di risultato agevolati | Premi di risultato di ammontare variabile per un importo massimo di 3.000 euro annui, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme e valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. | Norma originaria: art. 1, commi 182-190, legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016). Modifiche: - art. 1, commi 160-162, legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); - art. 55 D.L. n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017); - art. 1, commi 28 e 161, legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). |
Ambito soggettivo | Lavoratori del settore privato che nell’anno precedente alla erogazione del premio di risultato hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (imponibile fiscale). | |
Agevolazione fiscale Detassazione o conversione in welfare | Salvo rinuncia del lavoratore, al premio di risultato erogato con somme e valori si applica l’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF nonché delle addizionali regionali e comunali. Il lavoratore può optare per la conversione, anche parziale, del premio di risultato con somme e valori di welfare aziendale che non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, o con benefit soggetti a tassazione forfetaria di cui all’art. 51 comma 4 del ... |