 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Premi di risultato, coinvolgimento paritetico e conversioni in welfare aziendale

Articolo

Lavoro

Premi di risultato, coinvolgimento paritetico e conversioni in welfare aziendale

mercoledì, 23 maggio 2018
Con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ritorna sul tema dei premi di risultato e welfare aziendale con nuovi chiarimenti sulle novità introdotte.
Scritto da: Di Martino Carmela
La Circ. n. 5/E del 29 marzo 2018 della Agenzia delle entrate, redatta in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce un approfondimento e nuovi chiarimenti sul tema delle agevolazioni per i premi di risultato e delle eventuali conversioni in welfare aziendale.

Di seguito in tabella si riportano le modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalle normative vigenti:





















Premi di risultato agevolati - Normativa in vigore
Premi di risultato agevolatiPremi di risultato di ammontare variabile per un importo massimo di 3.000 euro annui, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Le somme e valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.Norma originaria:
art. 1, commi 182-190, legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Modifiche:
- art. 1, commi 160-162, legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- art. 55 D.L. n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017);
- art. 1, commi 28 e 161, legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Ambito soggettivoLavoratori del settore privato che nell’anno precedente alla erogazione del premio di risultato hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (imponibile fiscale).
Agevolazione fiscale Detassazione o conversione in welfareSalvo rinuncia del lavoratore, al premio di risultato erogato con somme e valori si applica l’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF nonché delle addizionali regionali e comunali.
Il lavoratore può optare per la conversione, anche parziale, del premio di risultato con somme e valori di welfare aziendale che non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, o con benefit soggetti a tassazione forfetaria di cui all’art. 51 comma 4 del ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati