Il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria vuole offrire agli operatori uno strumento interpretativo al fine di applicare al meglio la cosiddetta “detassazione” dei premi di risultato e la loro opzionabilità verso strumenti di welfare aziendale.
Con il presente contributo vogliamo qui sintetizzare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate per quanto concerne, appunto, le modifiche introdotte dalle leggi di bilancio e la correlazione tra premi di risultato e benefit esclusi dal reddito (paragrafi 3 e 4 e sottoparagrafi della Circ. n. 5/E/2018).
Modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 all’art. 51, comma 2 del T.U.I.R.
Copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie - Art. 51, comma 2, lett. f-quater), del T.U.I.R.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare in esame, richiama le disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), per mezzo delle quali al comma 2, dell’art. 51 del T.U.I.R. n. 917/1986 viene inserita la nuova lett. f-quater), che stabilendo che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lett. d), n. 1) e n. 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.
I contributi e i premi versati, cosi come richiamati dalla nuova fattispecie di benefit, si riferiscono alle ccdd. “Long Term Care” e “Dread Disease”, ovvero per le ...