L’esonero dall’applicazione dell’IRAP
Con l’art. 1, commi 70, 71 e 72, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stata disposta l’esenzione dall’IRAP per le imprese che esercitano un’attività agricola a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La modifica apparentemente semplice, tuttavia, presentava problematiche operative per il periodo d’imposta 2016, tanto che è stata necessaria la predisposizione di opportuni chiarimenti diffusi non con una circolare ma con la Ris. 18 luglio 2017, n. 93/E, per risolvere le problematiche operative inerenti all’innovazione obbligando gli operatori a rivedere i conteggi dell’imposta e a ricompilare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2016.
Più in particolare, è stata abrogata la lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, norma che includeva tra i soggetti passivi del tributo i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del T.U.I.R. (esclusi quelli esonerati ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) i quali determinano il reddito dell’attività esercitata applicando le tariffe di reddito agrario.
Inoltre, la lettera c-bis) ha escluso dal novero dei soggetti passivi:
- a) coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi del citato art. 32;
- b) i soggetti indicati all’art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001, cioè le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali;
- c) le cooperative e i loro consorzi indicati all’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, cioè le cooperative agricole e loro consorzi che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno ¼ da terreni dei soci e quelle che esercitano le attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
Il modello di dichiarazione IRAP da utilizzare nel 2018 per l’anno 2017 recepisce le ...