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Permute immobiliari e plusvalenze

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Fisco

Permute immobiliari e plusvalenze

giovedì, 17 maggio 2018
Permute e operazioni permutative sono operazioni ben conosciute sotto il profilo civilistico, che dal punto di vista tributario danno luogo ad effetti reddituali, nonché ai fini IVA e delle imposte indirette. Se la permuta ha ad oggetto dei beni immobili, ancorché non avvenga propriamente una “cessione” verso un corrispettivo monetario, possono emergere plus e minusvalenze, in considerazione del differenziale tra i valori dei due beni permutati.
Scritto da: Carrirolo Fabio
Lo schema contrattuale della permuta si realizza mediante la manifestazione del consenso dei contraenti (in attuazione del principio consensualistico).

La permuta si distingue dal contratto di compravendita per la natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un prezzo in danaro, bensì dalla cessione di un bene o di un diritto.

Secondo un orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, l’equivalenza delle due prestazioni non è un elemento essenziale del contratto, che può qualificarsi come permuta anche se vengono scambiati due beni di valore differente. La sua causa tipica è infatti identificabile nel reciproco trasferimento di beni, indipendentemente dal loro valore.

Se è prevista la corresponsione di un conguaglio in denaro, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico potrebbe essere necessario verificare la prevalenza del valore dell’oggetto scambiato rispetto al conguaglio stesso (secondo tale interpretazione, costituirebbe “permuta” – anziché cessione – il contratto nel quale il valore dell’oggetto scambiato prevale sul conguaglio in denaro).

Per quanto riguarda la determinazione del valore della permuta, la Corte di Cassazione (Sent. n. 9088 del 16 aprile 2007) ha affermato che, “una volta esclusa la duplicità dei negozi ovvero l’ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valori tra i beni stessi”.

La permuta immobiliare



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