A distanza di qualche anno, il venditore, ritenendo che la cessione compiuta non fosse imponibile, ha inviavo alla società acquirente una nota di credito per l’importo dell’IVA originariamente addebitato.
A fronte di un controllo, l’Autorità fiscale lituana ha preteso la restituzione dell’imposta corrispondente alla detrazione precedentemente operata dalla società, in quanto venuta meno a seguito della rettifica dell’operazione da parte del venditore.
Nell’ambito del contenzioso dovuto al rifiuto dell’acquirente di riversare l’imposta detratta, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento, chiedendo alla Corte europea se il recupero richiesto all’acquirente rientri o meno nel meccanismo della rettifica delle detrazioni stabilito dalla Dir. n. 2006/112/CE e, inoltre, se sia rilevante la nota di credito emessa dal venditore e anche il fatto che la riclassificazione del terreno si sia verificata a seguito di una modifica della prassi dell’Amministrazione tributaria.
Più nel dettaglio, le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio dei giudici dell’Unione sono dirette a sapere:
- se gli artt. da 184 a 186 della Direttiva debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla Direttiva non si applica ai casi in cui la detrazione iniziale dell’IVA non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l’operazione in questione era esclusa dal campo di applicazione dell’imposta;
- se ai fini della risposta incida il fatto che:
- l’IVA sull’acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell’Amministrazione tributaria in base alla quale la cessione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell’art. 12, ...