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Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta reiteratamente di andare in trasferta

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Lavoro

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta reiteratamente di andare in trasferta

mercoledì, 02 maggio 2018
Con Sentenza 20 marzo 2018, n. 6896, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta senza motivo e sistematicamente di andare in trasferta con la scusa delle condizioni di salute. L’insubordinazione pesa, a maggior ragione, se si considera che la disponibilità alla trasferta è elemento essenziale della prestazione lavorativa e di cui è a conoscenza lo stesso lavoratore al momento dell’assunzione.
Scritto da: Servidio Salvatore

Dati processuali



A seguito del rifiuto a recarsi in trasferta presso un altro cantiere della società, al lavoratore veniva intimato il licenziamento, il cui ricorso venne accolto dal Tribunale, rilevando che rispetto ai fatti contestati, la sanzione del licenziamento fosse nel complesso sproporzionata.

Esito capovolto in appello, ove il giudice del riesame riteneva invece giustificato il licenziamento, in quanto le condizioni fisiche del lavoratore, poste dallo stesso a sostegno del rifiuto di recarsi in trasferta, non erano risultate tali da impedirgli l’allontanamento dal nucleo familiare per la durata della trasferta. Evidenziava, inoltre, che il pregresso comportamento disciplinare, nonostante non contestato e sanzionato, rilevasse ai fini della valutazione complessiva della gravità dell’inadempienza. Ciò specie alla luce del contratto di assunzione e dell’espressa clausola di accettazione della disponibilità a trasferte periodiche presso cantieri esterni, trasferte che, pertanto, rappresentavano un elemento essenziale della prestazione lavorativa.

Nel conseguente ricorso per Cassazione, il lavoratore contesta, per quanto di interesse, violazione dell’art. 9 del CCNL settore legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali del 21 novembre 1999, atteso che la sentenza impugnata è fondata sull’erroneo presupposto che il lavoratore avesse l’obbligo di prestare lavoro in trasferta, facendo presente che proprio la lettera di assunzione ed il riferimento ivi contenuto tanto alla “disponibilità” del lavoro in trasferta quanto al rispetto delle procedure (collettive) correnti escludano tale obbligo.

Inoltre, il ricorrente censura la sentenza impugnata per la non corretta applicazione del principio costituzionale di proporzionalità (art. 3 Cost.), in quanto il fatto attribuito e le giustificazioni addotte denotano semmai una speciale tenuità dell’addebito.

Il ricorrente denuncia poi violazione dell’art. 18, comma 2, lett. a), del CCNL di settore del 21 novembre 1999, lamentando che, nella specie, sia stata ritenuta sussistente la recidiva con riguardo a precedenti addebiti seppure non contestati.

Infine, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2119 c.c., lamentando che la ...
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