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L’annullamento dell’iscrizione ipotecaria non fa cadere l’intimazione di pagamento della cartella non impugnata
lunedì, 16 aprile 2018

La mancata tempestiva contestazione dell’atto legittima l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva del credito.
L’annullamento dell’iscrizione ipotecaria non fa cadere l’intimazione di pagamento della cartella non impugnata dal contribuente. Infatti la mancata tempestiva contestazione dell’atto legittima sempre l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva del credito. Lo ha ricordato la seconda sezione della Ctr del Lazio nella Sent. n. 8080/2017 che ha respinto il ricorso di una contribuente nei confronti della decisione del Ctp.
I giudici di primo grado, infatti, avevano dichiarato legittima l’intimazione di pagamento con cui Equitalia chiedeva il pagamento di imposte, in quanto la notifica dell’atto direttamente per posta è legittima, l’intimazione conteneva il dettaglio delle somme pretese e nessuna norma imponeva l’allegazione degli atti prodromici. Inoltre è stata depositata in atti la prova della notifica della cartella ricevuta a mani proprie dalla ricorrente che non è stata impugnata divenendo definitiva e legittimando l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva del credito.
La contribuente si è quindi rivolta alla Ctr sostenendo che i diritti di credito oggetto del provvedimento si dovevano considerare non più esistenti in quanto i giudici avevano annullato l’iscrizione ipotecaria conseguente alla cartella di pagamento anche se non impugnata.
La Ctr, nel respingere il ricorso, ha stabilito che la cartella di pagamento era stata ritirata personalmente dall’ufficio postale dalla contribuente con firma autografa non contestata in sede contenziosa, con la conseguenza che le eventuali nullità dell’atto dovevano essere fatte valere tempestivamente dalla contribuente con ricorso la cui omissione ha comportato la definitività dell’atto tributario e legittimato l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva del credito erariale. Infatti, ha proseguito il collegio, una volta scaduto il termine non è più possibile contestare i vizi dell’atto tributario con un atto consequenziale né gli stessi possono essere rilevati d’ufficio dal giudice tributario in mancanza di una espressa normativa di riferimento. Nel caso in esame, quindi, poiché la cartella ...