 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Assenze per maternità e premio di risultato

Articolo

Lavoro

Assenze per maternità e premio di risultato

mercoledì, 11 aprile 2018
La Corte d’Appello di Torino, con Sentenza n. 937/2017, ha confermato la natura discriminatoria del comportamento assunto dal datore di lavoro, con l’obbligo di considerare le assenze per maternità alla stessa stregua della effettiva presenza in servizio per il riconoscimento del premio di risultato.

Giudizio di primo grado



Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2016, alcune lavoratrici hanno chiesto al Tribunale di Torino:

1) di accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento del datore di lavoro, consistente nel mancato computo delle assenze dovute a causa di gravidanza, maternità, congedi parentali e permessi per malattia dei figli, al pari della effettiva presenza in servizio, nella determinazione del premio di risultato;
2) di condannare, conseguentemente, il datore di lavoro ad effettuare il computo delle assenze dovute a causa di gravidanza, maternità, congedi parentali e permessi per malattia dei figli come effettiva presenza in servizio, ai fini del calcolo del premio di risultato, a far data dal 2009 e sino al deposito del ricorso, e a pagare a ciascuna ricorrente le conseguenti differenze retributive sul calcolo del premio di risultato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, ed ha resistito alle domande.

Altresì, nel giudizio, è intervenuta la Consigliera di Parità della Regione Piemonte e ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento, e condannare la società al risarcimento dei danni, da liquidarsi – in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. – in misura non inferiore ad euro 10.000,00.

La norma a tutela della maternità e paternità



In punto di diritto, è stato evidenziato che il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che: è vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti (art. 3); le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati