Già la direttiva n. 95/46/CE vi faceva riferimento al considerando n. 26 e il Gruppo di Lavoro Art. 29 aveva parlato ampiamente di tecniche di anonimizzazione nel proprio parere adottato il 10 Aprile 2014.Si tratta di meccanismi che di certo riducono i rischi connessi al trattamento di dati personali e che contribuiscono a rendere i titolari/responsabili del trattamento conformi alle nuove regole sulla privacy, ma che a volte rendono più difficoltoso il lavoro di chi quotidianamente opera sui dati.
Ma quali sono le differenze tra queste due tipologie di misure di sicurezza?
Pseudonimizzazione
La pseudonimizzazione garantisce la privacy sostituendo la maggior parte dei campi identificabili contenuti all’interno di un record in cui sono presenti dati personali, con uno o più elementi mascherati o pseudonimi. Può essere usato ad esempio un unico pseudonimo riferito ad un insieme univoco di dati, ma anche un singolo pseudonimo per ogni specifico dato.
Il GDPR fornisce una definizione di pseudonimizzazione, spiegandola come il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.