Nell’articolata vicenda di specie, una società aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo a costi ritenuti indeducibili per mancanza di inerenza, in ordine al pagamento di royalty per l’uso di un marchio, di proprietà della controllante. In particolare, l’ufficio, rilevava che il costo in questione non costituiva una leva per produrre ricavi e proventi, e dunque lo recuperava a tassazione.
Dopo un primo grado favorevole alla contribuente in ragione della riconosciuta inerenza dei suddetti costi all’attività di impresa, la Commissione tributaria regionale riteneva di escludere l’inerenza, in quanto non era stato dimostrato il nesso di strumentalità tra i costi stessi e l’attività svolta dalla società, rilevando nello specifico che il fatturato di quest’ultima aveva riguardato, per la massima parte, commesse ricevute da società del medesimo gruppo e che, eventualmente, sarebbero stati deducibili i soli costi sostenuti per la minor percentuale dei ricavi che la contribuente potrebbe aver realizzato da economie esterne.
Nel susseguente ricorso per Cassazione la società sostiene, per quanto di interesse, violazione dell’art. 75, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigente all’epoca dei fatti, nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in ordine all’inerenza dei costi contestati all’esercizio d’impresa, atteso che il concetto d’inerenza delle spese fosse riferibile all’attività dell’impresa e non ai ricavi, con riguardo alla produzione del reddito.
Nel corso di analogo procedimento tra le stesse parti per altre annualità, l’ente impositore ha contestato che i costi in questione non costituivano una leva per produrre ricavi e proventi, recuperandoli a tassazione. Il relativo avviso d’accertamento concernente le royalty connesse all’uso del marchio di proprietà della controllante venne impugnato dalla società ma la Commissione tributaria provinciale adita, in questo caso, ha respinto il ricorso, non ravvisando inerenza nei costi sostenuti. Stesso esito in appello, ove la Commissione regionale ha motivato che non ...
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Fisco
Costi indeducibili se non funzionali all’attività d’impresa in senso ampio
venerdì, 16 marzo 2018

La Cassazione afferma con l’Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 450, che non sono deducibili, perché non inerenti, i costi relativi all’uso del marchio di proprietà della controllante se la spesa non rappresenta per la società una «leva» per produrre ricavi e proventi. La pronuncia fa seguito alla Sentenza n. 29865/2017, in cui si afferma che gli sconti applicati dall’imprenditore ai clienti non sono deducibili, se i costi non sono funzionali all’esercizio dell’attività.