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L’operatività delle garanzie da prestare per i depositi IVA

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Fisco

L’operatività delle garanzie da prestare per i depositi IVA

mercoledì, 07 marzo 2018
Con vari documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito applicativo della disciplina dei depositi IVA risultante dalle modifiche intervenute per effetto dell’art. 4, comma 7, del D.L. n. 193/2016, compresa l’operatività delle garanzie “in entrata” e “in uscita”, da prestare per i beni di origine extracomunitaria.
Scritto da: Peirolo Marco

Modalità di applicazione dell’imposta a seguito dell’estrazione dei beni dai depositi IVA



Premesso che possono procedere all’estrazione dei beni dal deposito solo i soggetti passivi d’imposta, identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale o i soggetti stabiliti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, nella disciplina in vigore fino al 31 marzo 2017, era previsto che il soggetto che procede all’estrazione deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, anche ai fini dello svincolo della garanzia eventualmente prestata all’atto dell’immissione in libera pratica con contestuale introduzione dei beni in deposito, ex art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993.

Dal 1° aprile 2017, per effetto delle modifiche operate dal D.L. n. 193/2016, l’obbligo di comunicazione è limitato ai beni oggetto di precedente immissione in libera pratica senza applicazione dell’IVA, essendo infatti previsto che, fino all’avvenuta integrazione telematica delle informazioni presenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali – da stabilire con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate – il soggetto che procede all’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria deve comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al citato art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993.

Il gestore del deposito deve conservare, oltre ai documenti relativi all’introduzione ed estrazione dei beni, anche quelli relativi alla liquidazione dell’imposta all’atto dell’estrazione (1).

L’estrazione dei beni dai depositi IVA può avvenire per dar corso a cessioni intracomunitarie o all’esportazione, nonché per utilizzare o commercializzare i beni in Italia.

Cessioni intracomunitarie e all’esportazione



Se il bene estratto è oggetto di una transazione comunitaria, ...
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