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Fisco
Deducibile interamente anche ai fini IRAP il rimborso delle quote liquidato al socio receduto
martedì, 23 gennaio 2018

Un onere straordinario ed eccezionale che esula dal concetto di valore della produzione.
Il rimborso delle quote liquidato al socio receduto è deducibile interamente dalla società anche ai fini IRAP. Si tratta, infatti, di un onere straordinario ed eccezionale che esula dal concetto di valore della produzione. Lo ha affermato la sezione ventiseiesima sezione della Ctp di Roma con la Sent. n. 24020/2017 del 13 novembre che ha accolto il ricorso di una società nei confronti dell’agenzia delle entrate.
La società ha impugnato l’avviso di accertamento originato da un pvc redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica fiscale nei confronti di una associazione sportiva alla quale veniva contestato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diversi clienti tra cui la società ricorrente. Alla società ricorrente veniva contestato di aver imputato tra gli elementi negativi del reddito gli oneri relativi alla quota di partecipazione rimborsata a un socio per il recesso da lui esercitato dalla compagine.
Secondo il fisco, invece, la differenza tra l’importo rimborsato al socio recedente e il valore nominale della quota è un valore deducibile ai fini IRES ed IRPEF in quanto tassato direttamente in capo al socio recedente, ma ciò non varrebbe ai fini IRAP.
La Ctp, nell’accogliere il ricorso della contribuente, ha affermato che la base imponibile IRAP è data dal valore della produzione netta del conto economico del bilancio civilistico, calcolata prendendo il valore della produzione lorda (cioè tutti i ricavi), meno i costi della produzione, dai quali però bisogna escludere alcune voci che risultano dal conto economico di esercizio.
In questo contesto, ha spiegato la Ctp, «si può ragionevolmente sostenere che il rimborso da recesso non rappresenta un costo della produzione (e come tale pertanto sarebbe indeducibile); ma si può altrettanto sostenere che esso rappresenta un onere straordinario che però non si ...