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Non abusivo il leverage cash out se il riassetto societario prevede la holding per controllare le azioni

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Fisco

Non abusivo il leverage cash out se il riassetto societario prevede la holding per controllare le azioni

mercoledì, 18 gennaio 2017
Scritto da: Cassazione.net



Lecito per i soci monetizzare le riserve di utili con un’operazione di restituzione di debito laddove la società-veicolo dà un prelievo inferiore: sono giustificate le ragioni extrafiscali.




L’operazione di leverage cash out non configura abuso del diritto qualora le operazioni poste in essere per raggiungere l’assetto formale perseguito siano dotate di sostanza economica. Lo ha stabilito la CTP di Vicenza con la Sent. n. 735/02/16 che ha accolto i ricorsi riuniti proposti da alcuni contribuenti e annullato gli avvisi di accertamento impugnati.

L’Agenzia delle entrate aveva contestato l’elusione dell’art. 47 del T.U.I.R., ossia della norma che disciplina per le persone fisiche la tassazione dei dividendi societari da partecipazioni qualificate.

In particolare era finita nel mirino dei verificatori un’operazione di leverage cash out, che si concretizza in una serie di atti e negozi attraverso i quali i soci persone fisiche di una società che dispone di riserve di utili di notevole ammontare “monetizzano” tali riserve minimizzando il carico fiscale. I soci rivalutano le partecipazioni nella società con il pagamento di un’imposta sostitutiva e poi cedono le partecipazioni rivalutate a una holding posseduta dai medesimi soci, senza subire ulteriori prelievi per l’assenza di plusvalenze. A questo punto, la holding incassa i dividendi, detassandoli al 95%, e utilizza le somme incassate per pagare il debito nei confronti dei soci, sorto a seguito dell’acquisto delle partecipazioni. Con questo schema i soci incassano le riserve della società con un prelievo complessivamente inferiore a quello che si sarebbe avuto in caso di incasso diretto dei dividendi, per cui è previsto un prelievo del 49,72% degli utili percepiti con aliquota ordinaria IRPEF, ossia con un’operazione di restituzione di un debito.

La CTP di Vicenza ha respinto la tesi dell’ufficio, osservando come l’Amministrazione non avesse considerato la volontà dei ricorrenti di procedere al riassetto del gruppo tramite la costituzione di una holding. ...
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