 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il principio di derivazione rafforzata: norme, prassi, funzionamento

Articolo

Fisco

Il principio di derivazione rafforzata: norme, prassi, funzionamento

mercoledì, 07 febbraio 2018
Intervenendo sull’art. 83 del T.U.I.R., l’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali OIC, ad eccezione delle micro imprese.
Scritto da: Carrirolo Fabio
Nel contesto della derivazione rafforzata, il risultato di bilancio resta il “dato di partenza” per la determinazione dell’imponibile fiscale delle imprese (art. 83 del T.U.I.R.); la normativa ha però inteso consentire il superamento di certe “disarmonie” che si determinavano tra imprese IAS e non IAS, derivanti dai diversi criteri di qualificazione/imputazione/qualificazione dei componenti in gioco.

Occorre infatti considerare che, diversamente dal sistema contabile tradizionale basato sull’allocazione a conto economico dei valori di natura reddituale, gli IAS/IFRS prevedono in alcuni casi l’imputazione degli stessi direttamente a patrimonio.

In sostanza, il recente intervento normativo allinea i soggetti OIC ai soggetti IAS, consentendo la prevalenza dei principi contabili sulle disposizioni fiscali quanto a:


  • qualificazione (= esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e dei conseguenti effetti sul piano economico-patrimoniale e piano giuridico);

  • classificazione (= definizione degli specifici effetti dell’operazione sul reddito e contestuale individuazione della collocazione in bilancio degli elementi reddituali e/o patrimoniali);

  • imputazione temporale (= corretta individuazione del periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile).



Non sono invece derogate dalla “derivazione rafforzata” le norme riguardanti valutazioni e quantificazioni. Trattasi ad esempio delle disposizioni che limitano gli ammortamenti e gli accantonamenti (artt. 103, 105 e 107 del T.U.I.R.), ovvero di quelle che prevedono la rilevanza del principio di cassa, come nel caso dei compensi degli amministratori (art. 95 del T.U.I.R.).

L’estensione della derivazione rafforzata



Mediante l’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, è stato modificato l’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., estendendo il principio di derivazione rafforzata (precedentemente applicato ai soli soggetti IAS) anche ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio civilistico.

Come si diceva, ciò comporta l’allineamento al bilancio delle regole di classificazione, imputazione temporale e qualificazione dei componenti di reddito.

Per quanto stabilito dal comma 5 ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati