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Sequestro preventivo e confisca: le indicazioni della Guardia di Finanza

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Fisco

Sequestro preventivo e confisca: le indicazioni della Guardia di Finanza

giovedì, 25 gennaio 2018
L’aggressione patrimoniale all’evasione e alle frodi fiscali passa attraverso l’acquisizione dei proventi illeciti, e quindi attraverso il sequestro preventivo e la confisca. Analizziamo le indicazioni fornite dal Comando generale della Guardia di Finanza, con la Circolare n. 1/2018, frutto dell’attento esame del pensiero giurisprudenziale formatosi nel corso di questi anni.
Scritto da: Antico Gianfranco
L’art. 10, del D.Lgs. n. 158/2015, ha inserito l’art. 12-bis nell’ambito del D.Lgs. n. 74/2000, creando la confisca fiscale (atteso, fra l’altro, che l’art. 14, del D.Lgs. n. 158/2015 ha abrogato il comma 143, dell’art. 1, della L. 24 dicembre 2007, n. 244).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (facendovi così rientrare anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, prima escluso), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La norma opera una importante precisazione: la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento è sempre disposta la confisca.

Il sequestro nella fase cautelare



L’aggressione dei beni può avvenire anche nella fase cautelare, nell’ambito delle indagini preliminari, a mente dell’art. 321, comma 1, c.p.p., il quale prevede che “quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”; il giudice per le indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale, “può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca” (comma 2).

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