Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (facendovi così rientrare anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, prima escluso), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La norma opera una importante precisazione: la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento è sempre disposta la confisca.
Il sequestro nella fase cautelare
L’aggressione dei beni può avvenire anche nella fase cautelare, nell’ambito delle indagini preliminari, a mente dell’art. 321, comma 1, c.p.p., il quale prevede che “quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”; il giudice per le indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale, “può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca” (comma 2).
In ordine alla tipologia e consistenza del compendio indiziario sulla cui base il giudice è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare, anche nella ...