Deleghe per le associazioni di categoria
In data 28 novembre 2017, l’INPS ha pubblicato il Mess. n. 4752, avente come oggetto la “Gestione su base territoriale delle deleghe per il lavoro domestico per le Associazioni di categoria abilitate”. Il messaggio arriva a conclusione di un percorso iniziato già con Nota n. 7857 del 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si evidenziava come la crescente informatizzazione e smaterializzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali avesse rafforzato il ruolo degli intermediari abilitati nel settore – legge n. 12 del 1979 –, ritenuti interlocutori privilegiati degli organismi preposti al controllo di tali adempimenti e alle attività conseguenti.
Successivamente l’INPS, con Circ. n. 28 del 28 febbraio 2011 ha delineato il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979. In particolare, la circolare stabiliva che gli intermediari autorizzati potevano operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante. La circolare, chiarite e precisate ulteriormente le modalità? di definizione dei titoli ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro, provvedeva altresì a dettare i primi passi per il nuovo sistema deleghe, prevedendo l’impossibilità ad operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:
- datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);
- dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della circolare);
- società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della circolare;
- società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita ...