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Le sanzioni per il contribuente vengono meno solo se dimostra di aver consegnato la provvista

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Fisco

Le sanzioni per il contribuente vengono meno solo se dimostra di aver consegnato la provvista

venerdì, 01 dicembre 2017
Il principio della non punibilità del contribuente in termini sanzionatori, nel caso in cui la violazione discenda dalla condotta illecita del professionista, opera solo nel caso in cui dimostri di aver consegnato al commercialista la provvista per il pagamento delle imposte.
Scritto da: Antico Gianfranco
La prova della sussistenza delle condizioni che escludono la punibilità anche in sede contenziosa (e, quindi, del fatto illecito del professionista) richiede comunque che "sussistano le condizioni della qualifica soggettiva del terzo responsabile indicata dalla legge n. 423 del 1995 e che il contribuente abbia comunque fornito la provvista per il pagamento di quanto dovuto all’Erario".

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’Ord. n. 24535 del 18 ottobre 2017.

L’Ordinanza



In sede di verifica fiscale veniva riscontrata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di una S.n.c. per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, per cui l’Agenzia delle entrate notificava alla stessa ed ai soci i relativi avvisi di accertamento.

La società e i soci ricorrevano alla CTP di Milano, che respingeva i ricorsi.

Detti pronunciamenti venivano impugnati dai contribuenti davanti alla CTR Lombardia, che rideterminava il maggior reddito oggetto di accertamento, in diminuzione rispetto a quanto evidenziato nell’avviso, in virtù della considerazione di alcuni costi documentati, confermando l’applicazione delle sanzioni al minimo.

Davanti alla Corte di Cassazione viene dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 423 del 1995 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, “censurano la sentenza della CTR laddove ha ritenuto applicabili le sanzioni, per quanto fosse evidente dagli atti che la responsabilità per l’omessa dichiarazione fosse addebitabile esclusivamente al consulente che seguiva la società per le pratiche fiscali e per quanto, appreso del comportamento di quest’ultimo, i ricorrenti nel 2006 avessero provveduto ad inoltrare denuncia penale per truffa nei suoi confronti – da cui l’insorgenza di procedimento penale a suo carico – e a citarlo in sede civile per il risarcimento dei danni”.

Per la Corte, le due cause di non punibilità invocate dal contribuente per sostenere la non applicazione delle sanzioni non appaiono applicabili nel caso di ...
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