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La natura del datore di lavoro domestico

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Lavoro

La natura del datore di lavoro domestico

mercoledì, 29 novembre 2017
L’elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico, ex art. 1 della legge del 2 aprile 1958, n. 339, è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non costituisce strumento per l’attività professionale da lui prestata. Vediamo le “atipicità” del contratto e gli orientamenti della giurisprudenza.
Scritto da: De Luca Massimo
Nel settore del lavoro domestico il datore di lavoro viene considerato "atipico", in quanto, diversamente dai suoi colleghi imprenditori, non è produttore di lucro.

Questa particolarità ovviamente trascina con sé lo sviluppo dell’intera disciplina del settore, rendendolo persino, sotto il profilo fiscale, unico soggetto datoriale a non essere sostituto d’imposta.

Per quel che attiene l’identificazione del datore di lavoro, è possibile affermare che le prestazioni di lavoro possono essere rese a favore dei seguenti datori di lavoro:


  • persona singola;

  • nucleo o gruppo familiare;

  • convivenze familiarmente strutturate, siano esse religiose o militari.



Mentre abbiamo ben chiaro che una famiglia mononucleare o numerosa può ricoprire la figura di datore di lavoro domestico, ai più è poco comprensibile la qualifica di datore di lavoro domestico attribuita alle convivenze familiarmente strutturate, ossia le comunità religiose e militari che assumono una colf o una badante o un altro collaboratore domestico. Ma vediamo nello specifico come si identificano le convivenze familiarmente strutturate.

Possono considerarsi datori di lavoro domestico le comunità di tipo familiare, qualunque sia il numero dei componenti, purché vi sia:


  • l’esistenza di un vincolo associativo tra persone non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;

  • la finalità di convivenza per soddisfare le normali esigenze di servizi domestici propri della vita familiare attraverso le attività diretta e personale dei lavoratori addetti;

  • la comunanza stabile e continuativa di tetto e di mensa;

  • l’assenza di un’organizzazione intermedia avente fini di lucro.



In questo quadro si inseriscono le comunità militari e le comunità religiose.

Possono altresì considerarsi datori di lavoro domestico i seminari e le altre convivenze tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale e organizzativo, le famiglie di coloro che ne fanno parte, presentandosi come comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa, e con assenza di fini di lucro, politico, culturale, sportivo ...
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