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Società in liquidazione senza attivo ma indebitata tra “auto fallimento” e possibile estinzione

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Società in liquidazione senza attivo ma indebitata tra “auto fallimento” e possibile estinzione

giovedì, 23 novembre 2017
Ci si chiede quali scelte il liquidatore di una S.r.l. deve proporre ai soci nel caso il bilancio finale di liquidazione presenti solo poste passive. Secondo il recente indirizzo di prassi reso noto dal Conservatore del Registro delle Imprese di Milano in questi casi le operazioni di liquidazione possono ritenersi concluse ed il liquidatore può depositare legittimamente il bilancio finale di liquidazione.
Scritto da: Romano Antonino, Romano Attilio

Stato di insolvenza e dichiarazione di autofallimento - Profili civilistici



Nel nostro attuale sistema sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici che superino i parametri indicati dall’art. 1, Legge Fallimentare; la stessa regola vale anche per le società in fase di liquidazione volontaria.

In particolare, quando si tratti di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 5 Legge Fallimentare deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. In virtù del chiaro riferimento normativo, “… l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni …”.

La giurisprudenza ha individuato le modalità che il Giudice dovrà adottare per verificare lo stato d’insolvenza nel caso in cui la società della quale si chiede il fallimento sia stata posta in liquidazione.

Secondo Cassazione civile sez. I, Sent. del 7 marzo 2014, n. 5402 “… Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, Legge Fallimentare deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni ...
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